
			
					
					
					ART. 4 – RECESSO E SCIOGLIMENTO
					
					1. Ogni Comune dell’Unione può recedere anche 
					unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione 
					dell’atto costitutivo, con deliberazione consiliare adottata 
					a maggioranza assoluta dei 2/3 dei consiglieri assegnati. 
					Gli effetti del recesso decorreranno dall’esercizio 
					finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che 
					comunque deve avvenire entro il 30 giugno.
					2. Il recesso della metà più uno dei Comuni aderenti 
					all’Unione determina lo scioglimento della stessa.
					3. In caso di scioglimento dell’Unione il presidente pro 
					tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed 
					esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura 
					di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.
					4. Nei casi di cui ai commi precedenti il personale 
					dipendente funzionalmente assegnato all’Unione da parte dei 
					Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica 
					di questi.
					
					ART. 5 – SEDE
					
					1. L’Unione ha la propria sede presso il Comune di Prizzi
					2. I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, 
					riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi 
					purché compresi nell’ambito del territorio dell’Unione.
					3. Presso la sede dell’Unione, è individuato apposito 
					spazio, aperto al pubblico, da destinare all’albo pretorio 
					per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
					4. Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione da 
					adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in 
					carica è possibile trasferire la Sede dell’Unione in uno dei 
					Comuni aderenti.
					
					ART. 6 – OGGETTO
					
					1. L’unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui 
					all’art. 2, le funzioni e le competenze relative alla 
					programmazione e gestione delle attività ed iniziative di 
					interesse intercomunale. 
					2. E’ altresì conferito all’Unione l’esercizio delle 
					seguenti funzioni/servizi e relative competenze di interesse 
					comunale:
					a) Formazione professionale
					b) Affari legali
					c) Impianti sportivi e Piscina comunale
					d) Portale e rete civica
					e) Contrattazione decentrata Unica e relazioni sindacali
					f) Ufficio stampa e comunicazione
					g) Urp
					h) Ufficio Studi
					i) Partecipazione a fiere, congressi, manifestazioni per 
					promuovere l’Unione
					j) Gestione contratti elettrici e di telefonia fisso-mobile
					
					k) Pubblica illuminazione ed illuminazione votiva
					l) Autoparco
					m) Fondi europei
					n) Itinerari turistici
					o) Servizi Sociali
					p) Protezione Civile1
					q) Tributi
					r) Servizi Cimiteriali
					s) Gestione del Personale
					t) Servizio Tecnico
					u) Organizzazione e Gestione dei Servizi Demografici2
					
					I servizi di cui al presente comma 2 sono da ritenere 
					attivabili già dal primo anno fatto salvo, quanto disposto 
					al titolo VI
					
					3. E’, altresì, conferito all’Unione l’esercizio delle 
					seguenti funzioni/servizi e relative competenze di interesse 
					comunale:
					· Raccolta rifiuti e differenziata 
					· Mense scolastiche
					· Provveditorato
					· Sportello unico delle attività produttive
					· Informatizzazione e-government e rete unitaria
					· Trasporti
					· Controlli
					· Difensore civico
					· Contabilità 
					· Verde pubblico 
					
					I servizi di cui al presente comma 3 sono da ritenere 
					attivabili già dal secondo anno e successivi, fatto salvo 
					quanto disposto al titolo VI
					
					4. Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando 
					lo strumento della programmazione, determinando gli 
					obiettivi, nell’ambito dei bilanci di previsione, mediante 
					la definizione di precisi progetti e la predisposizione di 
					indicatori per il loro costante monitoraggio.
					5. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e 
					funzioni con apposita deliberazione dei Consigli Comunali, 
					modificativa del presente Statuto.
					6. Il trasferimento delle competenze di cui al presente 
					articolo verrà deliberato dai comuni di norma entro il mese 
					di ottobre e si perfeziona mediante apposita deliberazione 
					delle singole Giunte comunali adottate in attuazione degli 
					atti fondamentali costitutivi dell’unione e già assunti dai 
					Consigli comunali.
					7. La Giunta comunale dovrà chiaramente indicare tempi e 
					modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e 
					finanziarie necessarie allo scopo ed indicare eventuali 
					soluzioni di carattere transitorio a garanzia della 
					continuità delle prestazioni dei servizi.
					8. A seguito del trasferimento delle competenze l’Unione 
					esercita tutte le funzioni, le relative competenze e 
					gestisce le risorse assegnate.
					
					TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO
					
					ART. 7 – ORGANI
					
					1. Sono organi dell’Unione: 
					a) l’Assemblea;
					b) il Presidente; 
					c) il Consiglio Direttivo.
					
					ART. 8 – ASSEMBLEA
					
					1. Ciascun comune è rappresentato nell’Assemblea da tre 
					consiglieri comunali nominati dal Sindaco previa 
					designazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. Due 
					consiglieri sono designati dalla maggioranza consiliare ed 
					un consigliere è designato dalla minoranza. 
					2. La designazione deve essere effettuata entro 45 giorni 
					dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente, 
					entro 45 giorni dalla data di insediamento degli organi o 
					dalla data di ammissione del nuovo Ente all’Unione.
					3. I componenti dell’Assemblea restano in carica normalmente 
					sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino 
					all’assunzione della carica da parte dei nuovi componenti.
					4. L’Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni 
					qual volta si procede alle elezioni amministrative in uno o 
					più dei comuni aderenti.
					5. Analogamente si procede all’integrazione dell’Assemblea 
					in caso di uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada 
					dalla carica.
					6. La presidenza dell’Assemblea è attribuita ad uno dei 
					componenti, eletto, con le stesse modalità previste dalla 
					legislazione vigente per l’elezione dei Presidenti del 
					Consiglio Comunale. Con le stesse modalità viene eletto un 
					Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di 
					sua assenza o impedimento.
					7. La prima riunione dell’Assemblea viene convocata dal 
					Sindaco del Comune sede dall’Unione per la sola costituzione 
					della stessa, successivamente dal Presidente uscente.
					
					
					 
					ART. 9 - COMPETENZE
					
					1. L’Assemblea dell’Unione è espressione dei comuni che la 
					costituiscono e pertanto ne è appositamente regolamentate.
					2. Nell’esercizio delle sue funzioni l’Assemblea può 
					avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.
					3. Rientrano nelle competenze dell’Assemblea l’adozione di 
					tutti quegli atti riservati, dalla legislazione regionale, 
					al Consiglio Comunale.
					
					ART. 10 – SESSIONE E CONVOCAZIONE
					
					1. L’attività dell’Assemblea si svolge in sessione ordinaria 
					o straordinaria.
					2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le 
					sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di 
					deliberazioni inerenti all’approvazione del bilancio di 
					previsione e del rendiconto della gestione.
					3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 
					cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle 
					straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la 
					convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
					4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli 
					argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua 
					iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti 
					l’Assemblea; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 
					giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli 
					argomenti proposti, purchè di competenza propria e 
					documentati in una proposta di deliberazione.
					5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti 
					contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a 
					ciascun componente, anche tramite fax, nel domicilio eletto 
					nel territorio del comune.
					6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti 
					da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già 
					effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime 
					condizioni di cui al comma precedente e può essere 
					effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata 
					convocata la seduta.
					7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere 
					comunicato ai Comuni che costituiscono l’Unione per la sua 
					affissione nell’albo pretorio almeno entro il giorno 
					precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve 
					essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire 
					la più ampia informazione ai cittadini.
					8. Le sedute dell’Assemblea di regola sono pubbliche e le 
					votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di 
					argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su 
					persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio 
					segreto.
					9. L’Assemblea è validamente riunita con la presenza della 
					metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è 
					necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei 
					componenti.
					10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 
					presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una 
					maggioranza diversa.
					11. Per quanto non espressamente previsto dal presente 
					Statuto, per le adunanze e le deliberazioni dell’Assemblea 
					si applica la legislazione regionale i materia.
					
					ART. 11 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
					
					1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del 
					suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del 
					Presidente dell’Assemblea, le linee programmatiche relative 
					alle azioni e ai progetti da realizzare con cadenza 
					triennale;
					2. Ciascun consigliere componente l’Assemblea ha il pieno 
					diritto di intervenire nella definizione delle linee 
					programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e 
					modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, 
					nelle modalità indicate dal regolamento dell’Assemblea.
					3. al termine del mandato politico-amministrativo, il 
					Presidente presenta all’Assemblea il documento di rendiconto 
					dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee 
					programmatiche. Detto documento è sottoposto 
					all’approvazione dell’Assemblea, previo esame del grado di 
					realizzazione delle linee programmatiche e degli interventi 
					previsti.
					
					
					 
					ART. 12 – COMPONENTI L’ASSEMBLEA
					
					1. Lo status dei componenti dell’Assemblea è quello previsto 
					dalla legislazione regionale per i consiglieri comunali.
					2. Se un componente non intervenga alle sedute per tre volte 
					consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto 
					con deliberazione dell’Assemblea. A tale riguardo, il 
					Presidente, a seguito dell’avvenuto accertamento 
					dell’assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare 
					all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo.
					3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause 
					giustificative delle assenze, nonché a fornire all’Assemblea 
					eventuali documenti probatori, entro il termine indicato 
					nella comunicazione scritta, che comunque non può essere 
					inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. 
					Scaduto quest’ultimo termine, l’Assemblea esamina e infine 
					delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause 
					giustificative presentate da parte del consigliere 
					interessato, in merito alla decadenza dalla carica.
					4. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle 
					ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o uno dei 
					Componenti della Commissione Commissariale è componente di 
					diritto dell’Assemblea.
					
					ART. 13 – DIRITTI E DOVERI
					
					1. I consiglieri hanno diritti di presentare interrogazioni, 
					interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
					2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di 
					iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati 
					da apposito regolamento.
					3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici 
					dell’Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti 
					indipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili 
					all’espletamento del proprio mandato, essi, nei limiti e con 
					le forme stabilite dall’apposito regolamento, hanno diritto 
					di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di 
					conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell’attività 
					amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi 
					specificatamente determinati dalla legge.
					4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all’interno 
					della sede dell’Unione e dispongono della struttura organica 
					dell’Ente per l’esercizio della propria attività 
					istituzionale.
					
					ART. 14 – PRESIDENTE
					
					1. La Presidenza dell’Unione è assunta a turno dai Sindaci 
					dei Comuni aderenti all’Unione. In sede di prima 
					applicazione la Presidenza è assegnata al Sindaco in cui ha 
					sede l’Unione.
					2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i 
					Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione; l’elezione avviene a 
					scrutinio segreto e con voto favorevole, in sede di prima 
					votazione, della maggioranza dei 2/3 dei componenti.
					3. Qualora nessun candidato ottiene tale maggioranza si 
					procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati 
					che hanno ottenuto la maggioranza relativa; in caso di 
					parità il più giovane d’età
					4. Il Presidente dura in carica dodici mesi.
					5. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il 
					Consiglio direttivo ed è l’organo responsabile 
					dell’amministrazione; sovrintende alle verifiche di 
					risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine 
					agli indirizzi amministrativi e gestionali.
					6. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo 
					e di coordinamento sull’attività degli altri componenti il 
					Consiglio direttivo, nonché di vigilanza e controllo delle 
					strutture gestionali ed esecutive.
					7. Il Presidente svolge le altre funzioni attribuitegli 
					dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti 
					dell’Unione, nonché esercita le competenze riconosciute al 
					Sindaco dal D.lgs 267/2000 e s.m.i. e dalla normativa 
					regionale in materia, purché compatibili con il presente 
					Statuto e con le tipologie di servizi assolti dall’Unione.
					8. Il Presidente può affidare ai singoli componenti il 
					Consiglio direttivo il compito di sovrintendere ad un 
					particolare settore dell’amministrazione o a specifici 
					progetti, vigilando sull’esercizio dell’attività 
					amministrativa e di gestione.
					9. lo status economico del presidente è quello previsto 
					dalla legislazione regionale per il Sindaco.
					
					
					 
					ART. 15 – VICEPRESIDENTE
					
					1. Il vicepresidente, nominato dal Presidente, è il 
					componente del Consiglio direttivo che lo sostituisce 
					nell’esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o 
					impedimento.
					2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente le 
					funzioni del Presidente sono assunte dal componente più 
					anziano d’età.
					3. Lo status del vicepresidente è quello previsto dalla 
					legislazione regionale per il vice sindaco.
					
					ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
					
					1. Il Consiglio Direttivo, è organo di impulso e di 
					indirizzo, collabora con il Presidente per il governo 
					dell’ente e impronta la propria attività ai principi della 
					trasparenza e dell’efficienza.
					2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli 
					obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli 
					indirizzi generali e in attuazione delle decisioni 
					fondamentali approvate dall’Assemblea. In particolare 
					esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo 
					gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri 
					atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e 
					verifica la rispondenza dei risultati dell’attività 
					amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
					3. Riferisce annualmente all’Assemblea sulla sua attività, 
					in sede di rendiconto di gestione. 
					4. Il Presidente può affidare ai singoli Assessori il 
					compito di sovrintendere ad un particolare settore di 
					amministrazione o a specifici progetti, vigilando sul 
					corretto esercizio dell’attività amministrativa e di 
					gestione.
					5. Rientra nelle competenza del Consiglio Direttivo 
					l’adozione di tutti quegli atti ad esso riservati dal 
					presente Statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli 
					riservati dalla legislazione nazionale e regionale alla 
					Giunta Municipale.
					
					ART. 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
					
					1. Il Consiglio Direttivo è composto dai Sindaci dei Comuni 
					o da un suo delegato purchè componente della Giunta del 
					Comune di appartenenza si costituisce autonomamente dopo la 
					costituzione dell’Assemblea.
					2. Lo status dei componenti del Consiglio direttivo è quello 
					previsto dalla legislazione regionale per gli Assessori.
					3. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle 
					ipotesi di gestione Commissariale, il Commissario o uno dei 
					Componenti della Commissione Commissariale è componente di 
					diritto del Consiglio Direttivo; nel caso in specie il 
					Commissario componente del Consiglio Direttivo non potrà 
					ricoprire la carica di Presidente e/o Vice Presidente.
					
					ART. 18 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
					
					1. Il consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal 
					Presidente, che coordina l’attività dei suoi componenti e 
					stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto 
					conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
					2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza 
					dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la 
					maggioranza dei presenti.
					3. Le sedute non sono pubbliche.
					4. Per quanto non espressamente previsto dal presente 
					Statuto, per le adunanze e le deliberazioni del Consiglio 
					direttivo si applica la legislazione regionale in materia.
					
					TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI 
					CITTADINI
					
					ART. 19 – PARTECIPAZIONE POPOLARE 
					
					1. L’Unione promuove e tutela la partecipazione dei 
					cittadini, singoli o associati, all’amministrazione 
					dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, 
					l’imparzialità e la trasparenza.
					2. La partecipazione popolare si esprime attraverso 
					l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e 
					il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel 
					procedimento amministrativo.
					
					
					 
					ART. 20 – ACCESSO AGLI ATTI
					
					1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione 
					degli atti dell’amministrazione e dei soggetti, anche 
					privati, che gestiscono servizi pubblici.
					2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli 
					atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano 
					riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni.
					3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve 
					avvenire con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi 
					stabiliti da apposito regolamento che stabilisce i tempi e 
					le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel 
					presente articolo.
					
					ART. 21 – DIRITTO DI INFORMAZIONE
					
					1. Tutti gli atti deliberativi dell’Amministrazione, sono 
					pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
					2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione 
					all’Albo Pretorio dei singoli Comuni.
					
					ART. 22 – ISTANZE
					
					1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al 
					Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o 
					aspetti dell’attività amministrativa.
					2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e 
					fornita entro 30 giorni dall’interrogazione. 
					
					ART. 23 – DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI
					
					1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse 
					legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha 
					facoltà di intervenirvi con le modalità di cui all’apposito 
					regolamento.
					
					ART. 24 – RAPPORTI CON I COMUNI COMPONENTI L’UNIONE
					
					1. L’Unione invia ai Comuni aderenti le deliberazioni 
					adottate dagli organi collegiali. 
					2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza 
					dell’Assemblea, possono essere richiesti pareri ai singoli 
					Consigli Comunali.
					
					ART. 25 – RAPPORTI CON ALTRI ENTI
					
					1. L’Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di 
					partecipazione previste dalla legislazione vigente.
					
					ART. 26 – OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E DELLA 
					GESTIONE
					
					1. L’Unione informa la propria attività amministrativa e la 
					gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di 
					trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e 
					di semplicità delle procedure.
					
					TITOLO IV: ORGANIZZAZIONE 
					
					ART. 27– PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
					
					1. Gli organi dell’Unione individuano gli obiettivi 
					prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione 
					della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi 
					definiti e all’efficienza nell’uso delle risorse.
					2. L’azione amministrativa deve tendere all’avanzamento 
					progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi 
					e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione 
					degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione 
					dell’area e dell’ambito di fruizione delle utilità sociali 
					prodotte a favore della popolazione dell’Unione.
					3. A tal fine l’Unione assume i metodi della formazione e 
					della valorizzazione del proprio apparato burocratico 
					curando altresì la progressiva informatizzazione della 
					propria attività secondo metodi che ne consentono l’accesso 
					anche tramite terminali posti presso uffici dei Comuni od 
					altri luoghi idonei. 
					4. Per la semplificazione e la qualità dell’azione 
					amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di 
					servizi e il confronto con i lavoratori e le loro 
					organizzazioni sindacali. Il Presidente avanza proposte 
					operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle 
					dotazioni tecnologiche e sul processo di costante 
					razionalizzazione delle unità operative delle procedure 
					anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite 
					grazie agli esiti del controllo economico di gestione.
					5. Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, 
					l’Unione:
					· Ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di 
					collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto 
					delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la 
					reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
					· Indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta 
					a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione 
					dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il 
					proprio apparato e quello dei Comuni. 
					
					ART. 28 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
					
					1. L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli 
					dei Comuni partecipanti.
					2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata 
					a criteri di autonomia operativa e di economicità di 
					gestione, al rispetto dei principi della professionalità e 
					della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi 
					programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.
					3. L’Unione disciplina, con apposito regolamento approvato 
					dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi generali 
					stabiliti dal Consiglio, l’ordinamento generale degli uffici 
					e dei servizi, contenente la dotazione organica del 
					personale, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed 
					economicità di gestione, nel rispetto del principio di 
					separazione tra funzione politica e di controllo attribuito 
					all’Assemblea, al Presidente e al Consiglio Direttivo e 
					funzione di gestione attribuita al direttore generale e ai 
					responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi 
					di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la 
					rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa 
					nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.
					
					ART.29– UFFICI E PERSONALE
					
					1. La dotazione organica dell’Unione può essere costituita 
					da: 
					a) – personale proprio
					b) – personale comandato dai Comuni
					c) – personale convenzionato con i Comuni 
					d) – personale con incarico di collaborazione coordinata e 
					continuativa
					
					2. I criteri della logica organizzativa sono l’autonomia, la 
					funzionalità, l’economicità e l’innovazione.
					3. Per una moderna e funzionale organizzazione 
					l’Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più 
					idonee a rendere efficiente ed efficace l’azione 
					amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati 
					metodi e tecniche per il controllo di gestione, la 
					contabilità analitica e l’automazione negli uffici e 
					servizi.
					4. L’Unione si avvale prioritariamente dell’opera del 
					personale dei singoli comuni aderenti; nel caso in specie 
					possono essere utilizzate le misure di cui al comma 1 – 
					lettere b), c), d) anche in combinato. 
					5. Può assumere personale a tempo determinato e assegnare 
					incarichi professionali. Può inoltre assumere personale 
					proprio solo previo accordo di programma adottato 
					dall’Unione e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini i 
					termini con i quali tale personale in caso di scioglimento, 
					transiterà ai comuni.
					6. L’esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto 
					dell’Unione comporta l’unificazione delle relative strutture 
					burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze 
					dei singoli comuni. 
					
					ART. 30 – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL 
					PERSONALE
					
					1. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente 
					per il personale degli enti locali.
					
					
					 
					ART. 31- SEGRETARIO DELL'UNIONE - DIREZIONE
					
					1. Il Presidente dell'Unione, in sede di prima applicazione, 
					nomina Segretario dell’Unione il Segretario Comunale 
					dell’Ente in cui ha sede legale l’Unione; in caso di sua 
					assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente 
					assunte da un Vicesegretario dell'Unione.
					2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni 
					d'assistenza giuridico-amministrativa agli organi 
					dell’Unione 
					3. Il Segretario inoltre:
					- partecipa con funzioni consultive, referenti e 
					d'assistenza alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio 
					Direttivo e ne cura la verbalizzazione;
					- roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed 
					autentica scritture private e atti unilaterali 
					nell'interesse dell'Ente;
					- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti 
					o conferitagli dal Presidente dell'Unione. 
					4. Il Segretario è nominato per un periodo che verrà fissato 
					dal Consiglio Direttivo e, comunque, non superiore a cinque 
					anni.
					5. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può 
					nominare il Segretario dell'Unione, Direttore.
					6. Il rapporto di direzione è disciplinato con contratto a 
					tempo determinato di diritto privato e la sua durata non può 
					eccedere quella del mandato del Presidente. Il compenso non 
					può superare il 100% del compenso spettante al Segretario 
					per l’esercizio delle funzioni di segretario dell’Unione
					7. In caso di nomina a Direttore compete al Segretario, 
					quale organo di vertice della struttura organizzativa, anche 
					la direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione; ha 
					competenza generale con funzioni di direzione, 
					pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del 
					Presidente; provvede ad attuare gli indirizzi e gli 
					obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, 
					secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende 
					alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed 
					efficienza. Al Direttore compete altresì la predisposizione 
					del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la 
					predisposizione del piano esecutivo di gestione.
					8. Il Direttore risponde direttamente dei risultati 
					conseguiti.
					9. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore, 
					sentito il Consiglio direttivo, nel caso in cui non riesca a 
					raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto 
					con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché 
					in ogni altro caso di grave negligenza nell’espletamento dei 
					compiti assegnati 
					
					Art.32- DIRETTORE GENERALE
					
					1. Dagli anni successivi al secondo e compatibilmente con le 
					necessità organizzative dell'Ente e le risorse finanziarie 
					può essere nominato un Direttore Generale con le funzioni di 
					seguito specificate.
					2. La direzione dell’organizzazione burocratica dell’Unione 
					spetta ad un direttore.
					3. Il Direttore è organo di vertice della struttura 
					organizzativa, ha competenza generale con funzione di 
					direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta 
					dipendenza del Presidente.
					4. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli 
					obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Unione, 
					secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende 
					alla gestione, perseguendo livelli ottimali d’efficacia ed 
					efficienza.
					5. Il Direttore opera secondo criteri stabiliti dal 
					regolamento relativo all’organizzazione degli uffici e dei 
					servizi e risponde direttamente dei risultati conseguiti.
					6. Al direttore compete altresì la predisposizione del piano 
					dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del 
					piano esecutivo di gestione.
					7. La nomina del Direttore generale è disposta mediante 
					selezione pubblica con contratto a tempo determinato di 
					diritto privato, rinnovabile con provvedimento del 
					Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. La 
					durata dell’incarico non può eccedere tre anni, salvo 
					proroghe.
					8. Può essere nominato Direttore Generale chi sia in 
					possesso dei seguenti requisiti:
					a) cittadinanza Italiana;
					b) possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico o 
					economico;
					c) esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o nella 
					funzione di Segretario Comunale o nell’area direttiva presso 
					pubblica amministrazione o enti di diritto pubblico o come 
					quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di 
					comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione 
					all’albo, ove richiesta dai rispettivi ordinamenti.
					9. Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la 
					pubblicazione all’albo pretorio e la sottoscrizione del 
					contratto di lavoro.
					10. Il contratto fissa il trattamento economico, assumendo 
					come tetto massimo quello stabilito per i Segretari Comunali 
					dal contratto collettivo di lavoro di comparto, in relazione 
					alla complessiva popolazione residente nei Comuni 
					dell’Unione.
					11. Il Presidente può procedere alla revoca del Direttore, 
					sentito il consiglio direttivo, nel caso in cui non riesca a 
					raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto 
					con le linee di politica amministrativa dell’Unione, nonché 
					in ogni altro caso di grave negligenza nell’esercizio dei 
					compiti assegnati.
					12. Il presidente, in attuazione di quanto disposto al comma 
					precedente e sentito il Consiglio Direttivo, può conferire 
					detto incarico al Segretario dell’Unione, a prescindere dai 
					requisiti di cui al comma 7) punto c), con compenso da 
					determinarsi con provvedimento dello stesso Consiglio 
					Direttivo
					
					ART.33– IL VICESEGRETARIO
					
					1. L’Unione può avere un vicesegretario, nominato dal 
					Presidente dell’Unione tra i dipendenti dell’Unione.
					2. Il vicesegretario coadiuva il Segretario dell’Unione e lo 
					sostituisce nei casi di vacanza assenza o impedimento.
					3. La nomina a vicesegretario richiede il possesso del 
					titolo di studio necessario ad accedere alla carriera di 
					segretario Comunale.
					4. Il trattamento economico spettante per l’esercizio delle 
					funzioni di vice segretario dell’Unione è determinato con 
					provvedimento del Presidente dell’Unione ed è quota parte 
					del trattamento economico di cui al punto 4) dell’art. 32.
					
					
					ART. 34 – RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
					
					1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure 
					apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di 
					organizzazione degli uffici e servizi.
					2. Essi provvedono agli atti di gestione dell’ente per 
					l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel 
					documento programmatico dell’Amministrazione, organizzando, 
					in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi 
					assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e 
					dal Consiglio direttivo attraverso il segretario, o il 
					Direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro 
					operato e del risultato raggiunto.
					3. Per i Responsabili degli Uffici ci si può avvalere del 
					personale dei Comuni aderenti all’Unione secondo quanto 
					previsto dall’art. 29 del presente Statuto.
					
					ART. 35 – COLLABORAZIONI ESTERNE
					
					1. Il regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere 
					collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per 
					obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
					2. Le norme regolamentali per il conferimento degli 
					incarichi di collaborazione a soggetti estranei 
					all’amministrazione devono stabilirne la durata che non 
					potrà essere superiore alla durata del programma, e i 
					criteri per la determinazione del relativo trattamento 
					economico.
					
					TITOLO V:  FINANZA E CONTABILITA’
					
					ART. 36 – ATTIVITA’ FINANZIARIA
					
					1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle 
					leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza 
					di risorse proprie e trasferite.
					2. L’Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo 
					dell’imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti 
					stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai 
					compiti che le sono stati attribuiti.
					3. La Finanza locale dell’Unione è costituita da:
					- contributi erogati dallo Stato;
					- contributi erogati dalla Regione;
					- trasferimenti operati dai Comuni componenti sulla base del 
					costo sostenuto nell’anno precedente e comunque non 
					superiore all’importo risultante dall’ultimo consuntivo 
					approvato relativo alla funzione/servizio trasferito 
					all’Unione; nel caso in specie il trasferimento si intende 
					al netto di eventuali tasse, imposte e tariffe la cui 
					riscossione è eventualmente trasferita all’Unione; nei casi 
					di stanziamenti previsti per legge il trasferimento non può 
					essere inferiore alla riserva prevista. 
					- tasse e diritti per servizi pubblici;
					- risorse per investimenti;
					- altre entrate. 
					
					
					 
					ART. 37 – RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI 
					L’UNIONE
					
					1. L’Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai 
					servizi gestiti direttamente dall’Unione stessa. 
					2. Il contributo annuale al bilancio dell’Unione a carico 
					dei Comuni è determinato dalla differenza tra l’ammontare 
					complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate 
					dell’Unione.
					3. Le prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) possono essere 
					perseguite anche attraverso il trasferimento dell’ammontare 
					complessivo delle spese al lordo della somma di tutte le 
					entrate dell’Unione consentendo al contempo che le somme di 
					cui al comma 1) continuino ad essere introitate dai singoli 
					comuni.
					4. E’ fatto obbligo all’Unione di comunicare entro il 31 
					ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni 
					a carico dei Comuni, per consentire, in fase di 
					assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.
					
					ART. 38 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
					
					1. L’Unione, previo accordo programmatico annuale con i 
					Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i 
					Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l’anno 
					successivo.
					2. L’attività economica-finanziaria dell’Unione è 
					disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli 
					enti locali.
					3. Le modalità organizzative per lo svolgimento 
					dell’attività economico-finanziaria sono disciplinate da un 
					apposito regolamento di contabilità.
					
					ART.39– CONTROLLO ECONOMICO 
					
					1. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie 
					di analisi che consentano la valutazione dei costi economici 
					dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse 
					personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti 
					rispetto a quelli programmati.
					
					ART.40– REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
					
					1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un 
					Organo di Revisione, eletto dall’Assemblea ai sensi del 
					D.Lgs. 267/2000 e legislazione regionale in materia.
					
					ART. 41 – SERVIZIO DI TESORERIA 
					
					In sede di prima applicazione il servizio di Tesoreria 
					dell’ente è svolto dal Tesoriere del Comune ove ha sede 
					l’Unione.
					
					L’Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
					a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza 
					dell’unione, versate dai debitori in base a ordini di 
					incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio 
					di riscossione dei tributi;
					b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui 
					il tesoriere è tenuto ad dare comunicazione all’ente entro 5 
					giorni;
					c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di 
					pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e del fondo 
					di cassa disponibili;
					d) il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, 
					delle rate di ammortamento, di mutui, dei contributi 
					previdenziali, e dalle altre somme stabilite dalla legge.
					Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge, dal 
					regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
					
					TITOLO VI: NORME TRANSITORIE
					
					
					 
					ART 42. – COSTITUZIONE
					
					1. L’Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione 
					dell’atto costitutivo.
					2. Fin quando l’Unione non si dota di propri regolamenti, si 
					dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui 
					ha sede l’unione.
					3. Le spese di prima costituzione sono sostenute dal Comune 
					in cui ha sede l’unione e successivamente rimborsate 
					dall’Unione
					4. Le funzioni/servizi di cui all’art. 6 del presente 
					Statuto continueranno ad essere gestite direttamente dagli 
					Enti aderenti all’unione sino a quando l’Unione stessa non 
					avrà pienamente, con appositi provvedimenti, avviato 
					ufficialmente la gestione delle funzioni/servizi trasferiti; 
					i provvedimenti di cui al presente comma devono essere 
					adottati all’unanimità da parte dei componenti del Consiglio 
					Direttivo.
					
					ART. 43 – NORME FINANZIARIE
					
					1. L’Unione delibera entro 90 giorni dal proprio 
					insediamento un piano di spesa autorizzatorio.
					2. Per l’anno finanziario successivo alla sua costituzione è 
					approvato il bilancio di previsione ed al contempo è 
					approvato un piano di spesa da suddividere tra i Comuni in 
					relazione ai criteri di cui al precedente Titolo V
					
					ART. 44 – RINVIO
					
					1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia 
					alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento 
					degli enti locali.